il testamento
Il testamento olografo è l’atto giuridico personale più semplice e informale mediante il quale un soggetto, non ritenuto incapace dalla legge, può attribuire i propri beni e diritti per il periodo dopo la sua morte.
Come le altre forme di testamento, esso deve essere redatto nel rispetto di quanto stabilito dal nostro ordinamento.
I requisiti fondamentali previsti dalla legge (art. 602 c.c.) per la redazione del testamento olografo sono:
autografia;
indicazione della data;
firma.
Il testamento olografo, infatti, deve essere redatto per intero di pugno (non a macchina) da un’unica persona e deve contenere solo le sue volontà e non quelle di altri.
Nell’indicare la data, deve essere specificato il giorno, il mese e l’anno in cui viene scritto.
Il documento, infine, deve essere sottoscritto dall’autore del testamento alla fine delle disposizioni, con indicazione del nome e del cognome o con altro nome che lo identifichi con certezza (es. “tuo padre”, in caso di lettera indirizzata al figlio).
Non sono richieste altre formalità particolari.
Nella redazione del testamento olografo, il soggetto deve avere cura di determinare, in modo che non vi sia possibilità di errore, sia i beneficiari che i beni.
Nel caso in cui i beneficiari siano parenti, basterà indicarne il nome (es. mia figlia Giulia).
Per determinare i beni, invece, basterà per esempio indicare il luogo in cui si trovano, sempre se non vi è possibilità di errore (es. il mio appartamento in Via Libertà). Non sarà, invece, necessario l’indicazione dei dati catastali che verranno indicati dal notaio nel verbale di pubblicazione.
I beneficiari del testamento, ovvero coloro a cui sono attribuiti beni o diritti secondo quanto voluto dal testatore, possono assumere la qualifica di eredi o legatari.
È ‘erede’ colui il quale subentra nell’intero patrimonio del defunto, anche se per quota.
È ‘legatario’, invece, colui il quale è indicato dal testatore come beneficiario di diritti o beni ben determinati (per esempio un gioiello, un appartamento ecc..), a meno che il testatore non abbia voluto semplicemente assegnare quel bene determinato come quota del proprio patrimonio.
Secondo quanto stabilito dalla legge, l’erede, a differenza del legatario, subentra sia nelle situazioni attive che passive del testatore rispondendo, dunque, anche degli eventuali debiti di quest’ultimo.
Il testamento olografo, una volta redatto, può essere custodito personalmente dal testatore, consegnato a persona di sua fiducia ovvero depositato presso un notaio fiduciariamente o in modo formale, attraverso la redazione di un verbale notarile di ricevimento.
Della ricezione del testamento, il notaio è tenuto a darne comunicazione all’Archivio Notarile.
Il deposito del testamento olografo presso un notaio dà la sicurezza che lo stesso non andrà smarrito, sottratto o alterato e, se effettuato con formale verbale di deposito, lo renderà più facilmente rinvenibile dopo la morte del testatore. Sarà sufficiente, infatti, una visura nel Registro Generale dei Testamenti, presso l’Archivio Notarile, a cui il notaio deve aver fatto comunicazione della ricezione.
Altra caratteristica del testamento olografo è che è un atto destinato ad avere efficacia solo dopo la morte del testatore.
Ciò consente che, quanto stabilito nel testamento, potrà essere revocato in qualsiasi momento dal testatore con un testamento successivo che riporti, dunque, data posteriore.
Alla morte del testatore, infine, i beneficiari, muniti dell’estratto di morte dello stesso, potranno recarsi dal notaio per la pubblicazione del testamento così da dare seguito legale a quanto voluto dal testatore, rendendosi intestatari dei beni nei pubblici registri.
Per la redazione del testamento olografo è comunque sempre consigliabile il consulto di un notaio al fine di evitare eventuali difficoltà interpretative delle disposizioni testamentarie ed essere certi che quanto voluto dal testatore non venga considerato nullo dalla legge.
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