Cessione di quote di S.R.L.
Nelle società di capitali la quota di partecipazione al capitale sociale è in genere liberamente trasferibile, come sancito dall’art. 2469 del codice civile.
Mentre nelle SPA i trasferimenti delle azioni avvengono di regola attraverso la cosiddetta “girata azionaria”, nelle SRL le quote vengono cedute mediante un vero e proprio atto di cessione, sottoscritto dal venditore (il socio uscente – in tutto o in parte) e dall’acquirente (il socio entrante).
Limiti o condizioni ai trasferimenti delle quote sociali possono certamente essere previsti dallo statuto delle SRL attraverso l’apposizione di clausole.
Le clausole più note e utilizzate in proposito sono le cosiddette clausole di prelazione: in tal caso ai soci che restano in società è riconosciuto il diritto di prelazione nell’acquisto della quota oggetto di cessione, al fine di incrementare la propria partecipazione e/o evitare l’ingresso in società di soci sgraditi.
Le clausole di gradimento, invece, subordinano il trasferimento a terzi al placet espresso degli altri soci o degli amministratori: lo statuto può precisare i criteri in base ai quali deve essere ottenuto il consenso al trasferimento (es. possesso di qualità personali o imprenditoriali); in difetto si parla di “clausole di mero gradimento“.
A seguito della riforma del diritto societario del2004, nessun socio può essere costretto a restare in una SRL: qualora pertanto lo Statuto sociale preveda l’assoluta intrasferibilità della quota (ovvero sottoponga il trasferimento al “mero gradimento” degli altri soci o degli amministratori), la legge concede comunque a tutti i soci il diritto di recedere liberamente dalla società, con conseguente diritto al rimborso della propria partecipazione, determinato in base al valore effettivo del patrimonio.
Efficacia e pubblicità della cessione.
L’atto di cessione viene autenticato dal notaio, che ha il dovere di curarne il successivo deposito presso il Registro delle imprese.
Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell’atto di cessione presso il Registro delle imprese (art. 2470 del codice civile).
E’ irrilevante l’eventuale iscrizione del trasferimento nel “Libro dei soci”, la cui tenuta obbligatoria nelle SRL è stata infatti abolita dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il deposito presso il Registro delle imprese ha un altro importante effetto: nel caso di eventuale conflitto tra più acquirenti della stessa partecipazione prevale, infatti, colui che per primo ottiene l‘iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese, purché in buona fede.
Ruolo e consulenza del notaio.
Il notaio è chiamato ad autenticare l’atto di cessione ed ha il compito di verificare presso il Registro delle imprese la titolarità e la corretta intestazione della partecipazione ceduta, in modo tale che non vi siano dubbi sull’identità dei proprietari e sull’oggetto del trasferimento.
Il notaio verifica altresì che la partecipazione ceduta non sia gravata da formalità pregiudizievoli e che siano rispettate le eventuali clausole di prelazione o limitazione relative al trasferimento delle quote. Questo tipo di accertamento è decisamente importante, essendo oggi venuto meno – come visto – il “filtro” della trascrizione della cessione sul Libro dei soci, che consentiva un controllo da parte degli amministratori.
Non rientra invece nell’ambito dell’attività notarile la verifica dell’effettiva consistenza del patrimonio della società, né l’informazione sul contenuto dello statuto sociale. Se la società è proprietaria di immobili, potrebbe essere opportuno verificare che tali immobili non siano gravati da formalità pregiudizievoli.
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