il fondo patrimoniale

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il fondo patrimoniale

cos'è il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. 167 e ss. del codice civile, è un istituto che permette ai coniugi o ad un terzo di destinare un complesso di beni per far fronte ai bisogni della famiglia avendo riguardo all’indirizzo della vita familiare, alle condizioni economiche e al ceto sociale a cui i coniugi appartengono.

Il fondo patrimoniale può affiancare indifferentemente sia il regime patrimoniale della comunione legale dei beni che il regime della separazione dei beni che i coniugi hanno scelto per regolare i loro rapporti.

Questo costituisce un “patrimonio separato” ovvero un “patrimonio di destinazione” finalizzato a garantire le obbligazioni contratte per la soddisfazione dei bisogni familiari. I coniugi sono obbligati a utilizzare i beni di cui è composto il fondo unicamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia stessa.

I creditori potranno aggredire i beni del fondo patrimoniale ed i loro frutti in due casi:

01

se il debito è stato contratto dai coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia;

02

se il debito è stato contratto dai coniugi per scopi estranei ai bisogni della famiglia e di tale circostanza i creditori non fossero a conoscenza.

Come già detto la costituzione del fondo patrimoniale può avvenire ad opera di uno o di entrambi i coniugi oppure da parte di un terzo: per legge l’atto di costituzione del fondo deve essere redatto per atto pubblico, davanti ad un notaio e alla presenza di due testimoni (salvo il caso di costituzione mediante testamento).

I coniugi sono liberi di determinare il contenuto dell’atto di costituzione nei limiti che incontrano tutte le convenzioni matrimoniali: in particolare la contitolarità dei poteri di amministrazione del fondo, l’inderogabilità del regime di responsabilità patrimoniale a cui è sottoposto il fondo. Inoltre coniugi possono variare in qualsiasi momento il fondo patrimoniale, anche integrando o sopprimendo le varie clausole introdotte nell’atto di costituzione.

Termine del fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 171 c.c., può terminare in seguito all’annullamento, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tuttavia, nel caso in cui il matrimonio sia annullato, sciolto o cessi e siano nati figli e questi siano ancora minori al momento della cessazione del matrimonio, il fondo patrimoniale rimarrà in vita fino al raggiungimento della maggiore età da parte dell’ultimo dei figli.

Il notaio fornisce assistenza e consulenza per valutare le specifiche esigenze che i coniugi hanno nell’affrontare i loro rapporti patrimoniali anche in relazione alla loro vita professionale.

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