separazione dei beni
L’art. 159 del nostro codice civile prevede la possibilità che i coniugi (ed oggi anche i soggetti uniti civilmente) possano scegliere il regime con cui regolare i rapporti patrimoniali all’interno della propria famiglia.
I principali regimi patrimoniali previsti dall’ordinamento sono:
comunione legale dei beni;
separazione dei beni.
La separazione dei beni è quel regime patrimoniale secondo cui i coniugi mantengono separati i propri acquisti, così da disporne liberamente senza nessuna ingerenza da parte dell’altro coniuge.
Secondo quando disposto dall’art. 162 del codice, la costituzione di tale regime patrimoniale può avvenire:
al momento della celebrazione dell’unione con dichiarazione resa al celebrante (sacerdote o ufficiale dello stato civile);
dopo il matrimonio, attraverso apposita convenzione stipulata da un notaio.
La scelta del regime della separazione dei beni deve essere annotata nell’atto di matrimonio o nell’atto di unione civile, ai fini della pubblicità prevista dalla legge.
Se nessuna decisione in merito viene espressa, la legge prevede automaticamente l’applicazione del regime della “comunione legale dei beni”, come stabilito dalla riforma del diritto di famiglia del 1975.
I coniugi che optano per l’adozione del regime della separazione dei beni, al momento della celebrazione della loro unione, si garantiscono l’esclusiva titolarità di godimento e di amministrazione dei beni che verranno da loro acquistati.
Ognuno dei coniugi, dunque, rimarrà titolare esclusivo dei beni acquistati:
prima del matrimonio;
dopo il matrimonio.
I coniugi, invece, che optano per l’adozione del regime della separazione successivamente alla celebrazione della loro unione, attraverso apposita convenzione notarile, si garantiscono l’esclusiva titolarità dei beni di cui “diverranno proprietari”, mentre i beni eventualmente acquistati in comunione rimarranno in proprietà indivisa di entrambi.
La scelta di tale regime patrimoniale non impedisce, comunque, che un coniuge possa decidere di acquistare i beni congiuntamente all’altro coniuge.
In tal caso, l’acquisto sarà per quote e queste ultime potranno essere anche differenti tra loro.
La scelta del regime della separazione dei beni, da non confondere con la separazione o il divorzio che riguardano la rottura del rapporto coniugale, non solleva i coniugi dall’obbligo di contribuire al ménage familiare, proporzionalmente alle capacità reddituali e di lavoro di ciascuno di essi, e non ne modifica i diritti successori.
In caso di morte di uno dei coniugi, infatti, l’eredità si devolve senza alcun cambiamento.
L’adozione di tale regime, oltre ad escludere ingerenze altrui relative all’amministrazione dei propri beni, può essere utile al fine di tutelarsi da eventuali creditori del coniuge inadempiente.
I creditori, infatti, potranno aggredire solo i beni del debitore e non anche quelli dell’altro coniuge, come in caso di comunione legale dei beni.
Informazioni utili, sia sulle regole generali che nei singoli casi concreti in tale materia, possono essere fornite dal notaio, figura che, per eccellenza, è esperta del diritto di famiglia.
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