la comunione dei beni

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comunione dei beni

la comunione dei beni

L’art. 159 del nostro codice civile prevede la possibilità che i coniugi (ed oggi anche i soggetti uniti civilmente) possano scegliere il regime con cui regolare i rapporti patrimoniali all’interno della propria famiglia.

I principali regimi patrimoniali previsti dall’ordinamento sono:

01

comunione legale dei beni;

02

separazione dei beni.

In seguito alla riforma del diritto di famiglia del 1975, il regime patrimoniale che viene applicato, per legge, a coloro i quali si uniscono in matrimonio, è quello della “comunione legale dei beni“, salva la facoltà per i coniugi di optare, di comune accordo, per il regime della separazione dei beni.

Il regime della comunione legale dei beni è quel regime che vede i coniugi contitolari dei beni e dei diritti acquistati in costanza di matrimonio, indipendentemente da chi effettua l’acquisto o provvede al pagamento.

Il godimento e l’amministrazione dei beni e dei diritti spetterà, dunque, in modo eguale ad entrambi i coniugi.

L’amministrazione degli stessi potrà essere disgiunta, cioè esercitata in modo autonomo da ognuno dei coniugi, in caso di atti di ordinaria amministrazione.

L’amministrazione dovrà essere, invece, congiunta in caso di atti di straordinaria amministrazione e di disposizione dei beni (es. per la vendita di un bene in comunione sarà necessario il consenso di entrambi i coniugi).

Tale comunione non è di tipo universale. Non vi rientrano, cioè, tutti i beni dei coniugi.

I beni della comunione legale

I beni che vi rientrano, come specificato dal codice civile, sono:

01

tutti quelli acquistati dopo il matrimonio;

02

le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi;

03

i frutti ed i proventi dei beni e delle attività di ciascun coniuge che, al momento dello scioglimento di tale regime patrimoniale, non sono stati consumanti (es. i risparmi).

Sono esclusi, per legge, dalla comunione legale tutti i c.d. beni personali.

01

sono considerati beni personali, quei beni che:

02

sono stati acquistati prima del matrimonio;

03

sono pervenuti per donazione o successione;

04

sono di uso strettamente personale;

05

servono per esercitare una professione;

06

sono ottenuti a titolo di risarcimento di danno o di perdita delle capacità lavorative (es. la pensione di invalidità);

07

sono acquisiti con il prezzo della vendita di un bene personale, precedentemente menzionato.

Tutti i beni che andranno a formare la comunione serviranno a far fronte alle spese per il mantenimento della famiglia e a rispondere di tutte le obbligazioni contratte nell’interesse della stessa.

In qualsiasi momento, comunque, è data la possibilità ai coniugi di porre fine al regime della comunione legale dei beni e optare per l’adozione del regime della separazione dei beni, tramite apposita convenzione notarile, anche al fine di tutelare i propri beni da ingerenze e spettanze altrui (es. i creditori del coniuge inadempiente).

Lo scioglimento della comunione legale dei beni, oltre che per espressa volontà delle parti, si avrà tutte le volte in cui verrà meno il principio della condivisione su cui si fonda.

Si avrà lo scioglimento della comunione, infatti, nei seguenti casi:

01

dichiarazione di assenza, fallimento o morte di uno dei coniugi;

02

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti dell’unione;

03

separazione legale o giudiziale.

Maggiori informazioni al riguardo possono essere fornite dal notaio, figura per eccellenza esperta del diritto di famiglia.

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