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I regimi patrimoniali della famiglia: comunione e separazione dei beni

I regimi patrimoniali della famiglia regolano la titolarità e l’amministrazione dei beni dei quali i coniugi siano o si rendano proprietari.

Il regime legale, ossia quello che sorge per effetto del matrimonio o dell’unione civile, in difetto di alcuna manifestazione di scelta da parte dei coniugi o dei soggetti uniti civilmente, è quello della comunione legale: in tale regime, tutti gli acquisti a titolo oneroso compiuti dopo il matrimonio da uno o entrambi i coniugi, sono di proprietà comune, e sono soggetti ad amministrazione congiunta dei coniugi per gli atti di straordinaria amministrazione e disposizione, e disgiunta da parte di ciascun coniuge per gli atti di ordinaria amministrazione. Restano esclusi da detto regime, e sono quindi “beni personali”, oltre ai beni dei quali ciascun coniuge fosse già proprietario prima del matrimonio, anche i beni pervenuti per successione o donazione, ed altresì quelli acquistati con il prezzo della vendita di beni personali ovvero permutati con beni personali; in questo ultimo caso l’altro coniuge dovrà intervenire nell’atto per confermare la predetta circostanza.
I coniugi ed i soggetti uniti civilmente possono, con dichiarazione resa al celebrante durante il matrimonio, ovvero all’ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di unione civile, ovvero, in entrambi i casi, con atto pubblico successivo ricevuto da notaio, formulare la scelta del regime della separazione dei beni.

Per effetto di tale scelta i beni acquistati successivamente sono nella titolarità del singolo coniuge (o soggetto unito civilmente) che li abbia acquistati, e ferma la possibilità di rendersi congiuntamente acquirenti; mentre i beni che eventualmente fossero stati acquistati nella vigenza del regime di comunione legale, restano di proprietà indivisa dei coniugi.

La scelta del regime di separazione dei beni deve essere annotata, a cura del notaio rogante, nell’atto di matrimonio o nell’atto di unione civile. La comunione legale, invece, essendo il regime legale, non è soggetta ad alcuna pubblicità, sicché la sua sussistenza è comprovata dalla mancanza di annotazioni.

La comunione legale, oltre che per effetto della scelta del regime di separazione effettuata volontariamente dai coniugi, si scioglie anche per effetto della separazione personale dei coniugi; più precisamente, per effetto della modifica dell’art. 191 c.c. indotta dalla legge 6 maggio 2015 n.ro 55, al momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione dei coniugi davanti al presidente, purché successivamente omologato. La legge sulle unioni civili non contempla il procedimento di separazione personale: pertanto lo scioglimento della comunione si verifica per effetto dello scioglimento dell’unione.

La convivenza di fatto, certificata mediante l’iscrizione anagrafica, non determina alcun effetto riguardo al regime patrimoniale dei conviventi; tuttavia è loro consentito, in seno al “contratto di convivenza”, di scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, che risulta pertanto, in questo caso, opzionale, e deve essere pubblicizzato mediante iscrizione all’anagrafe. Esso può successivamente venir meno per effetto di un contratto modificativo, ovvero per recesso unilaterale o accordo delle parti che determinino lo scioglimento del contratto di convivenza.

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