A causa dell’emergenza del Covid-19 molte attività commerciali e professionali si sono trovate costrette improvvisamente e senza colpa a sospendere l’attività ed a trovarsi senza introiti .
Questo evento può essere considerato un evento di forza maggiore, che può consentire alle due parti del contratto di affitto , locatore e conduttore , di trovare delle soluzioni per rivedere le clausole del contratto, sia esso abitativo che ad uso commerciale.
Il conduttore non può sospendere unilateralmente il pagamento dei canoni di locazione , ma dovrà trovare un accordo con il locatore .
Il locatore a norma dell’articolo 1256 del codice civile può chiedere al conduttore di prorogare la scadenza del pagamento senza addebito di interessi o penalità, trattandosi di impossibilità temporanea della prestazione, dovuta a obiettivi adempimenti.
In alternativa il locatore può chiedere la riduzione del canone per tutto il periodo in cui saranno in vigore le limitazioni imposte dalle autorità all’attività lavorativa, o ancor meglio , non potendosi stimare la durata della crisi economica, una riduzione del canone sino alla scadenza legale del contratto, o stipulando un nuovo contratto.
In questa seconda ipotesi, risoluzione del precedente contratto e stipula di un nuovo contratto, trova applicazione l’articolo 1467 del codice civile , che prevede la possibilità di domandare la risoluzione del contratto se è diventato troppo oneroso per avvenimenti straordinari o imprevedibili.
E’ VANTAGGIOSO PER ENTRAMBE LE PARTI ARRIVARE AD UN ACCORDO DI
MODIFICA DEL CONTRATTO
perchè comunque i proprietari / locatori sono tenuti al pagamento delle imposte sui canoni non riscossi , e perchè il rischio è di trovarsi con un immobile sfitto, gravato da imposte e spese condominiali.
Tale accordo di modifica va registrato entro 30 giorni dalla sottoscrizione ed è esente da bollo.
PER MAGGIORI INFO CONTATTATECI ai seguenti indirizzi:
Studio di Palermo – 90146
Via Alcide De Gasperi n. 189
Telefono: 091/513752 – 091/6252195
Fax: 091/6701632