Il comma 936 dell’art. unico della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in vigore dal 1° gennaio 2018, modifica alcune disposizioni codicistiche in materia di composizione dell’organo amministrativo delle società cooperative.
Viene, infatti, introdotto, dopo il primo comma dell’art. 2542 c.c., un nuovo comma a tenore del quale «L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo 2383, secondo comma».
In sintesi, tutte le cooperative, tanto quelle che integrino la loro disciplina con applicazione delle norme dettate in materia di S.p.A., tanto quelle che invece facciano riferimento alla disciplina delle s.r.l., non possono più conferire l’amministrazione ad un amministratore unico o a due amministratori con firma disgiunta/congiunta, ma devono nominare un consiglio di amministrazione composto da almeno tre componenti; i medesimi, inoltre, potranno essere nominati per un periodo non eccedente il triennio, e scadranno alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
Poiché non sono in vigore limiti legali alla rielezione, la stessa, decorso il triennio, non è preclusa.
La legge non prevede un termine per l’adeguamento degli statuti delle società già costituite, né per conformare nei fatti l’organo amministrativo alle nuove disposizioni. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, ferma restando la necessità di provvedere alla modificazione delle clausole statutarie in contrasto con le nuove regole, le stesse comunque prevalgono sulle clausole difformi, che si devono intendere senz’altro sostituite dal disposto di legge.
E’ pacifico che il termine di durata triennale non possa essere calcolato retroattivamente, e che quindi lo stesso inizi a decorrere dall’esercizio 2018, mentre è dubbio se la norma provochi (abbia provocato a decorrere dal 1° gennaio) l’immediata decadenza dell’amministratore unico, ovvero vi sia un termine a disposizione della società per ottemperare.
In proposito il CNN (studio 9/2018 approvato il 19 gennaio u.s.) si è pronunciato contro la decadenza automatica dell’AU, sforzandosi di individuare un termine entro il quale l’assemblea dovrebbe essere convocata per procedere alla sostituzione dell’amministratore unico con un consiglio di amministrazione di almeno tre componenti. In breve sintesi, il CNN ha ritenuto che alla convocazione debba provvedersi, in applicazione del disposto contenuto nell’articolo 2631 c.c., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, e che però l’assemblea possa essere convocata entro la data di svolgimento dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio (in coerenza con quanto si prevede per l’ordinaria scadenza delle cariche a termine).
E’ opportuno che tale termine sia rispettato, anche tenendo conto della posizione “morbida” del MISE, che si è limitato a invitare gli ispettori di vigilanza a diffidare la società in verifica a convocare l’assemblea per adeguare l’assetto amministrativo, senza considerare il termine previsto dall’art. 2631 c.c.

Estratto dell’intervento del 27 e 28 aprile 2022 in Firenze e Napoli di Steven Sprague Presidente della British Chamber of Commerce for Italy e Chair del Comitato Brexit della Camera
ssprague@castaldipartners.com Palermo, 15 Luglio 2022 Una panoramica Il primo gennaio 2021 il Regno Unito esce ufficialmente dall’Unione Europea diventando così un paese terzo. Qualche giorno