COS’E?
Il c.d. “testamento biologico” o “biotestamento” (tecnicamente: Disposizioni Anticipate di Trattamento, o DAT) è una dichiarazione nella quale una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari.
CHI PUO’ FARLO?
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, che abbia “acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte”.
COSA PUO’ CONTENERE?
Può contenere il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. E’ espressamente contemplata la facoltà di rifiutare anche i trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, tra i quali la legge menziona espressamente “la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale”, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.
IL FIDUCIARIO
Il “biotestamento” può indicare una persona di fiducia del disponente, denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Questi deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, e deve accettare la nomina con la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT.
COME SI FA?
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (quindi con l’intervento del notaio), ovvero per scrittura privata non autenticata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo.
FORME PARTICOLARI
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentissero la sottoscrizione di un documento o anche la manifestazione espressa della volontà, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
REVOCA
Le DAT possono essere revocate e modificate in ogni tempo, ed allo stesso modo può essere revocato il fiduciario, Con le medesime forme previste per la loro formulazione. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme sopra previste, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.
QUAL E’ LA LORO EFFICACIA?
Il medico è tenuto di regola al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente, ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, in grado di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. In caso di disaccordo tra il medico ed il fiduciario la decisione, su ricorso del fiduciario, è rimessa al giudice tutelare.
E IN MANCANZA DI UN FIDUCIARIO?
Le DAT mantengono comunque efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, con il compito di tutelare la volontà espressa dal disponente.
I COSTI?
I costi notarili sono moderati, anche perché la legge esenta le DAT dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.