La situazione emergenziale e le conseguenti limitazioni imposte per spostamenti ed attività avevano portato a chiedersi, già con riguardo al decreto-legge “Cura Italia”, se potessero intendersi sospesi anche i termini previsti in relazione alla decadenza dalle agevolazioni “prima casa”.
Il MEF, in una faq (cfr. CNN Notizie del 27 marzo 2020), aveva ritenuto che «questi termini non sono sospesi perché la perdita delle agevolazioni fiscali collegate all’acquisto della prima casa si associa al compimento di atti o vicende di tipo non strettamente tributario (cessione della prima casa prima dello spirare dei 5 anni e riacquisto di altro immobile entro un anno; spostamento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto)», pur segnalando come fosse allo studio un intervento legislativo per il successivo decreto legge, finalizzato a derogare ai termini di decadenza in questione.
Ed infatti il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, all’art. 24 dispone che «1. I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020».
Con una disposizione di favore per il contribuente, in considerazione della situazione emergenziale in corso, il decreto-legge in esame ha, quindi, sospeso:
Il termine di diciotto mesi per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa”;
Il termine di un anno per acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale, nel caso di alienazione, nei cinque anni dall’acquisto, dell’immobile acquistato con le suddette agevolazioni;
Il termine di un anno per alienare la “prima casa” preposseduta, nel caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione;
Il termine di un anno per acquisire un’altra “prima casa”, nel caso di alienazione della precedente, per usufruire del credito di imposta.
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La nota II-bis, sotto un profilo strettamente letterale, contiene il riferimento anche ad un altro termine, ossia quello di cinque anni come limite temporale entro il quale l’alienazione dell’immobile agevolato potrebbe dare luogo alla decadenza, se non seguita dal riacquisto. Tuttavia, in considerazione della funzione di questo termine (e tenuto conto, peraltro, che il periodo di sospensione inizia il 23 febbraio, ossia ben prima dell’entrata in vigore del decreto), nonché della ratio, che si dovrebbe riconoscere all’art. 24, di semplificazione e di favore per il contribuente, il quale potrebbe non riuscire, nei termini di legge, a porre in essere quegli atti necessari per non incorrere in decadenze fiscali o per usufruire del credito di imposta, sembra ragionevole ritenere che la sospensione non riguardi il suddetto limite temporale quinquennale (cfr. il vademecum dell’Agenzia delle entrate che illustra le misure fiscali del d.l. n. 23/2020, pubblicato sul relativo sito, il quale con riguardo all’art. 24 non menziona, tra quelli sospesi, il termine quinquennale. Sul punto potrebbe essere comunque opportuno un chiarimento espresso).
La sospensione dei suddetti termini opera, evidentemente, non solo con riguardo agli acquisti agevolati nell’ambito dell’imposta di registro, ma anche con riguardo agli acquisti della “prima casa” in ambito IVA e per successione e donazione, in ragione dei rinvii alla Nota II-bis cit. contenuti nelle relative discipline.
Per effetto della sospensione, nel caso di termine pendente alla data del 23 febbraio, nel relativo computo non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020; in altre parole lo stesso riprende a decorrere dal 1° gennaio 2021, fermo restando il periodo di tempo già trascorso prima del 23 febbraio.
Nel caso, invece, in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il dies a quo dovrebbe essere differito alla fine di detto periodo (vedi ad esempio in questo senso l’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con riferimento alla sospensione dei termini processuali).