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Decreto “Cura Italia” e Assemblee di Società

– il termine di convocazione delle assemblee per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019 è prorogato a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio

– fino alla data del 31 luglio 2020 (ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19), anche qualora l’atto costitutivo o statuto della società non contemplasse tale possibilità, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza

– tale facoltà è prevista tanto per le assemblee ordinarie che straordinarie, tanto per quelle svolte in forma totalitaria che quelle non totalitarie: per queste ultime dette modalità particolari di intervento e/o votazione dovranno essere contemplate nell’avviso di convocazione

– oltre che per le assemblee dei soci, dette disposizioni si applicano anche alle riunioni di organi collegiali, in primis al consiglio di amministrazione

– le predette società possono inoltre prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti da parte di chi presiede la sessione assembleare (non quindi da parte del notaio che si limita a verbalizzare la dichiarazione del presidente circa gli accertamenti da lui effettuati), la loro partecipazione, le eventuali dichiarazioni e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Occorrerà quindi che i soggetti interessati siano in grado di audio-video collegarsi mediante piattaforme che consentano la simultanea partecipazione alla sessione assembleare

– in tali casi l’assemblea si intende svolta nel luogo nel quale si trova il soggetto incaricato della redazione del verbale, e quest’ultimo viene sottoscritto esclusivamente dal verbalizzante. Resta beninteso la possibilità che il presidente si trovi nel medesimo luogo del segretario o del notaio, e in tal caso il verbale verrà sottoscritto anche dal presidente, secondo la prassi normale

– le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in difetto di previsione dell’atto costitutivo od in contrasto con le sue disposizioni, ed anche per le modificazioni dell’atto costitutivo stesso, e senza che rilevi l’eventuale opposizione di soci o amministratori, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, cioè mediante adesione separatamente espressa dai soci mediante sottoscrizione anche in forma digitale di un documento anche informatico contenente la proposta di deliberazione. Resta la necessità che delle operazioni svolte e del suo esito si dia atto mediante verbalizzazione ad opera del segretario e del presidente, ovvero del notaio in caso di modificazioni dell’atto costitutivo

– regole particolari sono dettate dall’art. 106 del DL 18/2020 per le società con azioni quotate (nonché per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e per le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante), per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, e, infine, per le società a controllo pubblico

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