CHI PUO’ AVVALERSENE: lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti
IN QUALI CASI IL LAVORATORE DIPENDENTE PUO’ AVVALERSI DELLA MORATORIA:
- a) perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- B) sospensione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
- C) riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.
Per gli eventi di cui alla lettera B) e C), la durata massima della sospensione del pagamento delle rate del mutuo è commisurata alla durata della misura di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro:
- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.
Il richiedente deve allegare all’istanza di sospensione la dichiarazione del datore di lavoro, resa mediante autocertificazione, che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.
IN QUALI CASI IL LAVORATORE AUTONOMO O PROFESSIONISTA PUO’ AVVALERSI DELLA MORATORIA:
lavoratore autonomo e libero professionista che autocertifichi di aver registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
La sospensione opera per un periodo di nove mesi a far data dal 17 marzo 2020.
PER TUTTI I RICHIEDENTI
I principali requisiti per l’accesso sono, tra gli altri, l’importo di mutuo non superiore a 250.000 euro per l’acquisto di un immobile non di lusso (cioè non censito in categoria catastale A1, A8 e A9) adibito ad abitazione principale.
E’ inoltre necessario che il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno, e che per la stipula il mutuatario non abbia goduto di agevolazioni pubbliche (es. garanzia CONSAP).
Invece non vi è alcun requisito relativo al reddito ISEE.
IN CHE CONSISTE L’AGEVOLAZIONE durante il periodo di sospensione non si provvede al rimborso del capitale e si pagano i soli interessi nella misura del 50%.
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