Intervista del notaio Maurizio Citrolo, coordinatore della Commissione scientifica del convegno organizzato dal Comitato Regionale Notarile a Taormina il 15 e 16 aprile, sull’introduzione di nuove formule nella legislazione: Il leasing immobiliare abitativo, il rent to buy e il prestito vitalizio ipotecario.
Intervista al notaio Citrolo
Leasing immobiliare abitativo, rent to buy, prestito vitalizio ipotecario
“Il leasing immobiliare abitativo e il rent to buy sono nuovi strumenti giuridici per uscire dalla crisi del settore immobiliare e per consentire l’acquisto di un immobile anche a chi non dispone di liquidità immediata.
Con il rent to buy il proprietario mette a disposizione dell’utente un immobile in corrispettivo del pagamento di un canone periodico che comprende in sè sia il corrispettivo del godimento del bene sia una rata del prezzo del medesimo, in modo che, al termine della durata del contratto, egli possa acquistarlo pagando la somma residua.
Con il contratto di leasing immobiliare abitativo il cittadino che intende acquistare una casa e non sia in possesso della somma necessaria, piuttosto che ricorrere ad un mutuo, può richiedere ad un Istituto bancario o ad altro intermediario finanziario di acquistare l’appartamento prescelto e di metterglielo a disposizione in corrispettivo del pagamento periodico di un canone. Come le rate di mutuo, il canone è comprensivo di rimborso del capitale ed interessi. Il cittadino ha la facoltà al termine della durata del contratto, di acquistare la proprietà della casa pagando una somma prestabilita.
Naturalmente il cittadino dovrà valutare la circostanza che, per tutta la durata del contratto, proprietaria dell’immobile sarà la Banca o altro intermediario, mentre l’utilizzatore sarà titolare di una sorta di contratto di locazione dell’immobile con facoltà di acquistarlo (ma non è obbligato) alla scadenza del termine di durata del contratto, situazione che presenta analogia con la figura del rent to buy.
E’ interessante la facoltà concessa la cittadino, che abbia perduto il posto di lavoro, di sospendere il pagamento del canone per un periodo non superiore ad un anno, con automatica proroga della durata del contratto.
Inoltre la legge incentiva il ricorso a questa nuova forma contrattuale, prevedendo la possibilità, per i soggetti che, al momento del contratto, siano titolari di un reddito non superiore ad euro 55.000 annui e non siano proprietari di altra casa di abitazione, di detrarre in dichiarazione dei redditi un importo annuo fino a 4.000 euro per i canoni pagati e fino a 10.000 euro per il riscatto finale, importi che, per i cittadini di età inferiore ai 35 anni al momento della conclusione del contratto, raddoppiano rispettivamente ad 8.000 euro e 20.000 euro.
Altro strumento innovativo è il prestito vitalizio ipotecario che è una forma particolare di mutuo con ipoteca su case di abitazione, riservata ai cittadini che abbiano compiuto sessant’anni, che consente loro di non rimborsare il mutuo mediante il pagamento delle consuete rate, rinviando invece l’obbligo di restituzione al momento successivo alla loro morte. In tal modo l’obbligo sarà posto a carico dei loro eredi, i quali potranno, in alternativa alla restituzione della somma (maggiorata naturalmente degli interessi maturati), abbandonare l’appartamento nelle mani della Banca. Quest’ultima procederà a venderlo al giusto prezzo, restituendo l’eventuale eccedenza agli eredi, ai quali invece non potrà essere chiesto alcunché nel caso in cui il prezzo ricavato dovesse risultare insufficiente.
Tale forma di finanziamento può giovare a quegli anziani che siano in possesso della casa di abitazione e che, avendo bisogno di una somma di denaro per provvedere a loro esigenze, non intendano venderla, in quanto vogliano continuare ad abitarla, e non abbiano un particolare desiderio di conservare la casa per gli eredi, ad esempio perché questi sono già a loro volta titolari di una casa di abitazione”.